IN ARRIVO Contributo a fondo perduto a favore dei ristoratori italiani
Aggiornamento: 14 ott 2020

In arrivo un contributo a fondo perduto a favore dei ristoratori italiani.
L’articolo 58 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) dal titolo "Fondo per la filiera della ristorazione" istituisce un fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere gli operatori della ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto, che avrà l'obiettivo di sostenerne la ripresa e la continuità della loro attività. Il contributo spetterà per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando in tal modo la materia prima di territorio.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il contributo a fondo perduto spetterà anche a quei soggetti che hanno avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019 (per i quali non valgono i limiti di fatturato indicati nel periodo precedente).
Le risorse finanziarie stanziate sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese attive alla data del 14 agosto 2020 e registrate con codice ATECO: – 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), – 56.29.10 (Mense) – 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale),
Per fruire del contributo i ristoratori dovranno essere quindi attivi alla data del 14 agosto 2020, e aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Entro il 17 settembre si dovrebbero conoscere le modalità per presentare l'istanza.
Quel che si sa è che il "bonus ristoranti" sarà erogato in due tranches:
un anticipo del 90% al momento in cui la domanda verrà accettata. L’accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati – anche senza quietanza – e l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull’assenza delle condizioni ostative stabilite dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento eseguito con le modalità tracciabili previste dalla legislazione vigente (bonifico, assegno, ecc). Il contributo a fondo perduto , che seguirà la normativa europea in materia di aiuti de minimis, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.